IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e in particolare l'articolo 17; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione  tecnologica»,  e  in  particolare  l'articolo  1,  comma
5-quater; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in  particolare
l'articolo 31, comma 4-bis; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  e  in  particolare
l'articolo 10, comma 1-bis; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  e  in  particolare
l'articolo 11, comma 1, il quale proroga al  31  luglio  2021  alcuni
termini  elencati  nell'allegato  2,  tra  cui  il  termine   fissato
dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1°  marzo  2021,  n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli  45,
46 e 47; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», e in particolare l'articolo 17; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112,  recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa  sociale,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6  giugno  2016,  n.
106»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'», e, in particolare, l'articolo  22  che,  nel  dettare
disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  prevede  al  comma  4  che   l'efficacia   della
disposizione di cui al comma 1, secondo periodo,  cessa  a  far  data
dall'entrata in vigore del decreto del  Presidente  della  Repubblica
recante il regolamento di organizzazione del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali che recepisce le conseguenti modifiche; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'», e in particolare gli articoli 3 e 4-bis; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e in  particolare  l'articolo
1, comma 899; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»; 
  Tenuto conto che sulla proposta di organizzazione il Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  ha  sentito  le  organizzazioni
sindacali in data 23 dicembre 2020 e ha reso l'informativa  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', di  non  avvalersi
della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 24 giugno 2021; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
                        15 marzo 2017, n. 57 
 
  1. All'articolo 2,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2017,  n.  57,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
      a) alla lettera  b),  la  parola  «otto»  e'  sostituita  dalla
seguente: «dieci»; 
      b) la lettera c) e' soppressa; 
      c) alla lettera d), le parole «due posti» sono sostituite dalle
seguenti: «un posto»; 
      d) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e)  cinquantuno
posti funzione di livello  dirigenziale  non  generale,  di  cui  sei
incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, cinque presso  il  Segretariato
generale e quaranta presso le direzioni generali.»; 
  2. Dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. L'incarico  di  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7,  della
legge 6 novembre 2012, n.  190,  e'  conferito  dal  Ministro  ad  un
dirigente  individuato  tra  i  titolari  di  incarico  di   funzioni
dirigenziali di livello generale,  incluso  l'incarico  di  cui  alla
lettera d), con  esclusione  di  quelli  preposti  alla  gestione  di
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi  e  forniture,
nonche' alle attivita' di audit e dei controlli interni.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta, il comma  5-quater  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.  162,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni,  nonche'  di   innovazione   tecnologica),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2019,  n.
          305: 
              «5-quater. Al fine  di  semplificare  e  accelerare  il
          riordino dell'organizzazione  degli  uffici  del  Ministero
          della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali,  compresi  quelli  di
          diretta collaborazione, e' autorizzata per i medesimi, fino
          al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di  cui
          all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2018,
          n.  97.  Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si  riporta  il  comma  4-bis  dell'articolo  3   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203,
          S.O.: 
              «4-bis.  Per  il  Ministero  della  salute  e  per   il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  il  termine
          di cui all'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' prorogato al  28  febbraio
          2021.». 
              - Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge  1°  marzo
          2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          aprile 2021, n. 55  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51: 
              «Art.  10  (Procedure  per  la   riorganizzazione   dei
          Ministeri). - 1. Ai fini di quanto  disposto  dal  presente
          decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  30
          giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei  Ministeri
          dello  sviluppo  economico,  della  transizione  ecologica,
          della  cultura,  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
          sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli  degli  uffici
          di diretta collaborazione, sono adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del  Consiglio
          dei ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
          Consiglio di Stato. 
              1-bis.  Fino  al  30  giugno  2021  il  regolamento  di
          organizzazione degli uffici  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  compresi  quelli   di   diretta
          collaborazione, e' adottato con la  medesima  procedura  di
          cui al comma 1.». 
              - Si riporta l'articolo 11, comma 1, del  decreto-legge
          22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale
          ripresa delle attivita' economiche e sociali  nel  rispetto
          delle   esigenze   di   contenimento    della    diffusione
          dell'epidemia  da  COVID-19),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96: 
              «Art. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato di
          emergenza  epidemiologica  da  COVID-19). -  1.  I  termini
          previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato
          2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, ad  esclusione  di
          quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1,  10,
          16, 20, fatta salva la  necessita'  di  una  revisione  del
          piano per sopravvenute  esigenze  terapeutiche,  e  24  del
          medesimo allegato, che sono prorogati fino al  31  dicembre
          2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti
          delle  risorse  disponibili  autorizzate   a   legislazione
          vigente.». 
              - Si riportano gli articoli 45, 46  e  47  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
              «Art. 45 (Istituzione del ministero e  attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali. 
              2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato in materia di politiche  sociali,  con
          particolare riferimento alla prevenzione e riduzione  delle
          condizioni di bisogno  e  disagio  delle  persone  e  delle
          famiglie,   di   politica    del    lavoro    e    sviluppo
          dell'occupazione, di tutela del lavoro  e  dell'adeguatezza
          del sistema previdenziale. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, nonche' le  funzioni  del  Dipartimento
          per gli affari sociali, operante presso la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in  materia  di
          immigrazione,  eccettuate  quelle  attribuite,  anche   dal
          presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte  in
          ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli  articoli
          1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle regioni e agli enti locali. Il  Ministero
          esercita le  funzioni  di  vigilanza  sull'Agenzia  per  il
          servizio  civile,  di  cui  all'articolo  10,  commi  7   e
          seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303.
          Il Ministero esercita altresi'  le  funzioni  di  vigilanza
          spettanti  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, a norma  dell'articolo  88,  sull'Agenzia  per  la
          formazione e istruzione professionale. 
              4.  Al  ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni che,  da  parte  di  apposite
          strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
          sono esercitate: dal  ministero  degli  affari  esteri,  in
          materia di tutela previdenziale  dei  lavoratori  emigrati;
          dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
          di  vigilanza   sul   trattamento   giuridico,   economico,
          previdenziale ed assistenziale del personale delle  aziende
          autoferrotranviarie e delle gestioni  governative,  nonche'
          in materia di organizzazione, assistenza e  previdenza  del
          lavoro marittimo, portuale  e  della  pesca;  dallo  stesso
          ministero dei trasporti e della navigazione in  materia  di
          previdenza e assistenza dei lavoratori addetti  ai  servizi
          di  trasporto  aereo;  dal  ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  in  materia  di   servizio
          ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria  e  di   vigilanza
          sull'applicazione della legislazione attinente alla  salute
          sui  luoghi  di   lavoro;   dal   ministero   dell'interno,
          iniziative di cooperazione internazionale  e  attivita'  di
          prevenzione e studio sulle emergenze sociali.». 
              «Art. 46  (Aree  funzionali). -  1.  Il  ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti aree funzionali: 
                a) 
                b) 
                c)  politiche  sociali,  previdenziali:  principi  ed
          obiettivi della politica sociale, criteri generali  per  la
          programmazione della rete degli interventi di  integrazione
          sociale;    standard    organizzativi    delle    strutture
          interessate;  standard  dei  servizi  sociali   essenziali;
          criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo  nazionale
          per le politiche sociali, politica di  tutela  abitativa  a
          favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
          tecnica, a richiesta  degli  enti  locali  e  territoriali;
          rapporti con gli  organismi  internazionali,  coordinamento
          dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
          determinazione dei profili  professionali  degli  operatori
          sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
          amministrativa  e   tecnico-finanziaria   sugli   enti   di
          previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
          non lucrative di utilita' sociale e sui patronati; 
                d) politiche del lavoro e dell'occupazione  e  tutela
          dei  lavoratori:   indirizzo,   programmazione,   sviluppo,
          coordinamento e valutazione delle politiche  del  lavoro  e
          dell'occupazione; gestione degli incentivi alle  persone  a
          sostegno  dell'occupabilita'  e  della  nuova  occupazione;
          politiche della  formazione  professionale  come  strumento
          delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione  e
          coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
          del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei  lavoratori
          esteri   non    comunitari;    raccordo    con    organismi
          internazionali; conciliazione delle controversie di  lavoro
          individuali e  plurime  e  risoluzione  delle  controversie
          collettive  di  rilevanza  pluriregionale;  conduzione  del
          sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
          posti di lavoro;  profili  di  sicurezza  dell'impiego  sul
          lavoro di macchine, impianti e  prodotti  industriali,  con
          esclusione di quelli destinati  ad  attivita'  sanitarie  e
          ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
          sul lavoro e controllo sulla  disciplina  del  rapporto  di
          lavoro subordinato ed autonomo; assistenza  e  accertamento
          delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.». 
              «Art. 47 (Ordinamento). - 1. Costituiscono strutture di
          primo livello del Ministero le direzioni generali alla  cui
          individuazione  ed  organizzazione  si  provvede  a   norma
          dell'articolo  4,  sentite  le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative. 
              2. 
              3. Presso il ministero continua ad operare il  comitato
          nazionale delle pari opportunita'  di  cui  all'articolo  5
          della legge 10 aprile 1991, n. 125.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 17 del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice  dell'amministrazione  digitale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          S.O.: 
              «Art. 17 (Responsabile per la  transizione  digitale  e
          difensore   civico    digitale). -    1.    Le    pubbliche
          amministrazioni  garantiscono  l'attuazione   delle   linee
          strategiche per la riorganizzazione e  la  digitalizzazione
          dell'amministrazione definite dal Governo in  coerenza  con
          le  Linee  guida  (192).  A  tal  fine,  ciascuna  pubblica
          amministrazione affida  a  un  unico  ufficio  dirigenziale
          generale, fermo restando  il  numero  complessivo  di  tali
          uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale  e
          i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
          realizzazione di un'amministrazione digitale e  aperta,  di
          servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',  attraverso
          una  maggiore  efficienza  ed  economicita'.  Al   suddetto
          ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: 
                a)  coordinamento  strategico  dello   sviluppo   dei
          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo
          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e
          organizzativi comuni; 
                b)  indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
                c)   indirizzo,   pianificazione,   coordinamento   e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 
                d)  accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
                e)   analisi    periodica    della    coerenza    tra
          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'
          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi
          dell'azione amministrativa; 
                f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
                g)  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
                h) progettazione  e  coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
                i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
          Ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie; 
                j) pianificazione e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,
          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica
          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di
          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi
          dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; 
                j-bis) pianificazione e coordinamento degli  acquisti
          di  soluzioni  e  sistemi  informatici,  telematici  e   di
          telecomunicazione al fine di garantirne  la  compatibilita'
          con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e,  in
          particolare, con quelli stabiliti nel  piano  triennale  di
          cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 
              1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui  al  comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
              1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al  comma  1
          e'  dotato  di   adeguate   competenze   tecnologiche,   di
          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con
          riferimento ai  compiti  relativi  alla  transizione,  alla
          modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di   vertice
          politico. 
              1-quater. E'  istituito  presso  l'AgID  l'ufficio  del
          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un
          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',
          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al
          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area
          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni
          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di
          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed
          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei
          soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2.  Il  difensore
          civico,  accertata  la  non  manifesta  infondatezza  della
          segnalazione, la trasmette al Direttore generale  dell'AgID
          per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis. 
              1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito  una  guida
          di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali  previsti
          dal presente Codice. 
              1-sexies.  Nel   rispetto   della   propria   autonomia
          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il
          digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli   di   livello
          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un
          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni
          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile
          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde
          direttamente a quello amministrativo dell'ente. 
              1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies  possono
          esercitare le funzioni di cui al medesimo  comma  anche  in
          forma associata.». 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, S.O. 
              - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'   nella   pubblica   amministrazione)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2012,  n.
          265. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Il  decreto  legislativo  8  aprile   2013,   n.   39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              - Il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,   n.   112
          (Revisione della disciplina in materia di impresa  sociale,
          a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge  6
          giugno  2016,  n.  106),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 luglio 2017, n. 167. 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  (Codice
          del Terzo  settore,  a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,
          lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n.  179,
          S.O. 
              - Si riporta l'articolo 22 del decreto  legislativo  15
          settembre 2017 n.147 (Disposizioni  per  l'introduzione  di
          una  misura  nazionale   di   contrasto   alla   poverta'),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13  ottobre  2017,  n.
          240: 
              «Art. 22 (Riorganizzazione del Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali). -  1.  In  relazione  ai  compiti
          attribuiti dal presente decreto al Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali, nelle more di una riorganizzazione
          del medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   e'
          istituita la Direzione generale per la lotta alla  poverta'
          e per la programmazione sociale, a cui sono  trasferite  le
          funzioni della Direzione generale  per  l'inclusione  e  le
          politiche sociali e i posti di funzione di un dirigente  di
          livello generale e cinque uffici  dirigenziali  di  livello
          non generale. Alla Direzione generale  per  la  lotta  alla
          poverta'  e  per  la  programmazione  sociale  e'  altresi'
          trasferito un ufficio dirigenziale di livello non  generale
          dagli uffici di diretta  collaborazione  del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali ai fini della costituzione
          del servizio  di  informazione,  promozione,  consulenza  e
          supporto  tecnico  per  l'attuazione   del   ReI   di   cui
          all'articolo 15, comma 2, fermi i  limiti  della  dotazione
          organica vigente e nei limiti  del  personale  in  servizio
          presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali.
          All'atto della costituzione della Direzione generale per la
          lotta alla poverta' e  per  la  programmazione  sociale  e'
          contestualmente  soppressa  la   Direzione   generale   per
          l'inclusione e le politiche sociali e sono  contestualmente
          trasferite  le  relative  risorse  umane,   finanziarie   e
          strumentali. 
              2.  All'individuazione  delle  funzioni  degli   uffici
          dirigenziali di livello non generale di cui al comma  1  si
          provvede entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente  decreto  su  proposta  del  Segretario
          generale, sentita la Direzione generale interessata, previa
          informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto  del
          Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi  4  e  4-bis,
          del decreto legislativo, n. 300 del 1999. 
              3. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          assicura, attraverso l'ANPAL sulla base  di  appositi  atti
          d'indirizzo, nell'ambito  dei  programmi  cofinanziati  dal
          Fondo sociale europeo, nonche' dei  programmi  cofinanziati
          con fondi nazionali negli ambiti di  intervento  del  Fondo
          sociale  europeo,  la   programmazione   integrata   e   il
          coordinamento tra le politiche per la lotta alla poverta' e
          la promozione  dell'inclusione  sociale,  le  politiche  di
          promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita' e  le
          politiche relative agli altri obiettivi tematici. 
              4. L'efficacia della disposizione di cui  al  comma  1,
          secondo periodo, cessa a far data  dall'entrata  in  vigore
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  recante  il
          regolamento di organizzazione del Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  che  recepisce  le   conseguenti
          modifiche, da emanarsi entro il termine di sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.». 
              - Si riportano gli articoli 3 e 4 bis del decreto-legge
          12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2018, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia
          di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del  turismo,  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare,  nonche'  in  materia  di
          famiglia  e   disabilita'),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160: 
              «Art.  3  (Riordino  delle  funzioni  di  indirizzo   e
          coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri  in
          materia di  famiglia,  adozioni,  infanzia  e  adolescenza,
          disabilita'). -  1.  Sono  attribuite  al  Presidente   del
          Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato  per  la
          famiglia e le disabilita': 
                a)  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
          problematiche  generazionali  e  relazionali,  nonche'   le
          funzioni di competenza statale attribuite al Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,
          lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          in materia di  coordinamento  delle  politiche  volte  alla
          tutela dei diritti e alla promozione  del  benessere  della
          famiglia, di interventi per il sostegno della maternita'  e
          della paternita', di conciliazione dei tempi  di  lavoro  e
          dei tempi di cura della famiglia,  di  misure  di  sostegno
          alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita',  anche
          al fine del  contrasto  della  crisi  demografica,  nonche'
          quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla  famiglia
          di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          esercita altresi': 
                  1) la gestione delle risorse  finanziarie  relative
          alle politiche per la  famiglia  e  per  il  sostegno  alla
          natalita' ed, in particolare, la gestione dei fondi di  cui
          all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 348, della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232; 
                  2) le funzioni di espressione del concerto in  sede
          di  esercizio  delle   funzioni   di   competenza   statale
          attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali in materia di «Fondo di previdenza per  le  persone
          che svolgono lavori di cura  non  retribuiti  derivanti  da
          responsabilita' familiari», di cui al  decreto  legislativo
          16 settembre 1996, n. 565; 
                  3) le funzioni statali di competenza del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali concernenti  la  carta
          della famiglia, di cui all'articolo  1,  comma  391,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
                b)  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche per le adozioni, anche internazionali,
          di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto
          dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          8 giugno 2007, n. 108,  in  ordine  alla  presidenza  della
          Commissione  ivi  prevista  da  parte  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, salvo delega; 
                c)  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza,  anche
          con riferimento allo sviluppo dei  servizi  socio-educativi
          per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a  tali
          servizi,  le  competenze  del  Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, nonche'  le  funzioni  di
          competenza statale attribuite al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  in
          materia di coordinamento delle politiche  per  il  sostegno
          dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori
          anche  con  riferimento  al  diritto  degli  stessi  a  una
          famiglia, fatte salve le competenze del medesimo  Ministero
          in materia di politiche per l'integrazione  e  l'inclusione
          sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi': 
                  1)  le  funzioni  di  competenza  del  Governo  per
          l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e  l'adolescenza  e
          quelle gia' proprie del Centro nazionale di  documentazione
          e di analisi per l'infanzia  e  l'adolescenza,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          103,  nonche'  quelle  relative  all'Osservatorio  per   il
          contrasto della pedofilia e della pornografia minorile,  di
          cui all'articolo 17, comma  1-bis,  della  legge  3  agosto
          1998, n. 269; 
                  2) 
                d)  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia  di  politiche  in   favore   delle   persone   con
          disabilita',   anche   con   riferimento   a   quelle   per
          l'inclusione scolastica, l'accessibilita' e  la  mobilita',
          fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze  dei
          Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  le  specifiche
          disposizioni previste dal secondo  periodo  in  materia  di
          salute,  nonche'  le   funzioni   di   competenza   statale
          attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  in   materia   di
          coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e
          la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a
          favorire  la  loro  partecipazione  e  inclusione  sociale,
          nonche'    la    loro    autonomia,    anche    avvalendosi
          dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle  persone
          con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. Con
          riferimento alle politiche  in  materia  di  salute,  fermo
          restando  quanto  previsto  dalla  disciplina  vigente   in
          materia  di  definizione  e   aggiornamento   dei   livelli
          essenziali di assistenza, la Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri  esprime  il  concerto  nell'adozione  degli  atti
          normativi di competenza del Ministero della salute relativi
          alla promozione dei servizi e delle  prestazioni  resi  dal
          Servizio sanitario nazionale in favore  delle  persone  con
          disabilita'. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la
          Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi': 
                  1) le funzioni di espressione del concerto in  sede
          di esercizio  delle  funzioni  di  competenza  statale  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in  materia
          di Fondo per il diritto al  lavoro  dei  disabili,  di  cui
          all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
                  2) la gestione del Fondo per il sostegno del  ruolo
          di cura e di assistenza del  caregiver  familiare,  di  cui
          all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205,  la  cui  dotazione  finanziaria  e'  riassegnata   al
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri. 
              2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  lettera  a),
          all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, dopo le parole «con  decreto  del»  sono  inserite  le
          seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
          Ministro delegato per la  famiglia  e  le  disabilita',  di
          concerto con il» e dopo le parole «Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali,» sono soppresse le  seguenti:  «di
          concerto con». 
              3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c): 
                a) all'articolo 11, comma 1, della  legge  28  agosto
          1997, n. 285, le parole: "Il Ministro per  la  solidarieta'
          sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del
          Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato  per  la
          famiglia e le disabilita'" e le  parole:  "organizzata  dal
          Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite  dalle
          seguenti: "organizzata dal Dipartimento  per  le  politiche
          della famiglia"; 
                b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
          1998, n. 269,  le  parole:  "-  Dipartimento  per  le  pari
          opportunita'"   sono   sostituite   dalle    seguenti    "-
          Dipartimento per le politiche della famiglia" e le  parole:
          "Ministro per le pari opportunita'" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
          Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'". 
              4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera d): 
                a) alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  1) all'articolo 41, comma 1, le  parole:  "Ministro
          per gli affari  sociali  coordina"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero
          il Ministro delegato per  la  famiglia  e  le  disabilita',
          coordina"; al comma 2, primo e secondo periodo, le  parole:
          "Ministro per gli affari  sociali"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  "Ministro  delegato  per  la   famiglia   e   le
          disabilita'"; al comma 8, le parole: "Il Ministro  per  gli
          affari  sociali"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Il
          Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero  il  Ministro
          delegato per la famiglia e le disabilita'"; 
                  2) all'articolo 41-bis, comma  1,  le  parole:  "Il
          Ministro per la solidarieta' sociale" sono sostituite dalle
          seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero
          il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'"; 
                b) all'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, il comma 1265 e' sostituito dal seguente: 
                  "1265.  Gli  atti   e   provvedimenti   concernenti
          l'utilizzazione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1264  sono
          adottati dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  delegato  per  la  famiglia  e  le
          disabilita' e il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il  Ministro  della  salute  e  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."; 
                c) all'articolo 3 della legge 3 marzo  2009,  n.  18,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  1) al comma 1, le parole: "presso il Ministero  del
          lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "presso  la  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri"; 
                  2) al comma 2, le parole: "presieduto dal  Ministro
          del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali"  sono
          sostituite dalle seguenti: "presieduto dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per  la
          famiglia e le disabilita'"; 
                  3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  "3.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro per la pubblica  amministrazione,
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400,  sono  disciplinati  la  composizione,
          l'organizzazione  e  il  funzionamento   dell'Osservatorio,
          prevedendo  che  siano  rappresentate  le   amministrazioni
          centrali coinvolte nella definizione e  nell'attuazione  di
          politiche in  favore  delle  persone  con  disabilita',  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  le
          autonomie locali, gli Istituti  di  previdenza,  l'Istituto
          nazionale  di  statistica,  le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati
          e  dei  datori  di  lavoro,   le   associazioni   nazionali
          maggiormente rappresentative delle persone con  disabilita'
          e  le  organizzazioni  rappresentative  del  terzo  settore
          operanti nel campo  della  disabilita'.  L'Osservatorio  e'
          integrato,  nella  sua   composizione,   con   esperti   di
          comprovata esperienza nel campo della disabilita' in numero
          non superiore a cinque."; 
                  4) il comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.
          L'Osservatorio dura in carica tre anni  ed  e'  prorogabile
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  per
          la medesima durata."; 
                d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  1) all'articolo 2, comma 2,  dopo  le  parole:  "il
          Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali"   sono
          inserite le  seguenti:  "e  il  Ministro  delegato  per  la
          famiglia e le disabilita'"  e  la  parola:  "definisce"  e'
          sostituita dalla seguente: "definiscono"; 
                  2)  all'articolo  3,  comma  2,  le  parole:   "del
          Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali"   sono
          sostituite dalle seguenti: "del Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e
          le disabilita'" e le parole: "Con le medesime modalita'  il
          Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  provvede"
          sono sostituite dalle seguenti: "Con le medesime  modalita'
          il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
          Ministro  delegato  per  la  famiglia  e   le   disabilita'
          provvedono"; 
                  3)  all'articolo  6,  comma  11,  dopo  le   parole
          "Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali"  sono
          inserite le  seguenti:  "e  il  Ministro  delegato  per  la
          famiglia e le disabilita'"; 
                  4) all'articolo 8, comma 1, le parole: "Il Ministro
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  trasmette"  sono
          sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia  e
          le disabilita' trasmettono"; 
                e)  all'articolo  21  del  decreto   legislativo   15
          settembre  2017,  n.  147,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) al comma 2, le parole: "ne fanno parte, oltre ad
          un rappresentante"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ne
          fanno parte, oltre a due  rappresentanti  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per
          le politiche della famiglia, e ad un rappresentante"  e  le
          parole: "e del Dipartimento per le politiche della famiglia
          della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri"   sono
          soppresse; 
                  2)  al  comma  3,  le  parole:  "un  rappresentante
          dell'INPS  e  possono  essere  invitati  altri  membri  del
          Governo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  Ministro
          delegato per la famiglia e le  disabilita',  ove  nominato,
          nonche'  un  rappresentante  dell'INPS  e  possono   essere
          invitati altri membri del Governo"; 
                f) all'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.
          205, il comma 254 e' sostituito dal seguente: 
                  "254.  E'  istituito  presso  la   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno  del  ruolo
          di cura e di assistenza del caregiver  familiare,  con  una
          dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli
          anni  2018,  2019  e  2020.  Il  Fondo  e'  destinato  alla
          copertura  finanziaria   di   interventi   finalizzati   al
          riconoscimento   del   valore    sociale    ed    economico
          dell'attivita' di  cura  non  professionale  del  caregiver
          familiare, come definito al  comma  255.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri ovvero  del  Ministro
          delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto  con
          il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sentita
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri
          e le modalita' di utilizzo del Fondo."; 
                g) all'articolo 5, comma 6, del  decreto  legislativo
          13 aprile 2017, n. 66, dopo  le  parole:  "dell'economia  e
          delle finanze," sono inserite le seguenti: "per la famiglia
          e le disabilita',"; 
                h) all'articolo 12, comma 5, del decreto  legislativo
          13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: "dell'universita'  e
          della ricerca," sono  inserite  le  seguenti:  "sentito  il
          Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',"; 
                i) all'articolo 15, comma 3, del decreto  legislativo
          13 aprile 2017, n. 66, dopo le  parole:  "ed  e'  composto"
          sono  inserite  le  seguenti:  "da  un  rappresentante  del
          Ministro  delegato  per  la  famiglia  e  le   disabilita',
          nonche',"; 
                l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre
          2015, n. 208,  dopo  le  parole:  "di  concerto  con"  sono
          inserite le seguenti: "il Ministro delegato per la famiglia
          e le disabilita',"; 
                l-bis) all'articolo  39-bis,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  le  parole:  "un
          rappresentante del Dipartimento della  funzione  pubblica,"
          sono  inserite  le   seguenti:   "un   rappresentante   del
          Presidente del Consiglio dei ministri ovvero  del  Ministro
          delegato per la famiglia e le disabilita',". 
              4-bis. In ragione  di  quanto  disposto  dal  comma  4,
          lettere b) ed e), per l'anno 2018, nelle more dell'adozione
          del piano  triennale  di  cui  all'articolo  21,  comma  6,
          lettera c), del decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.
          147, il Fondo  per  le  non  autosufficienze  e'  ripartito
          secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, come  modificato  ai  sensi
          del presente decreto. 
              4-ter. Ferme restando le attribuzioni della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri a norma di quanto  disposto  dal
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con protocollo  d'intesa
          tra  il  Dipartimento  per  le  politiche  antidroga  della
          medesima  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e   il
          Ministero della salute sono definite, con invarianza  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione  vigente,  le   misure   sanitarie   volte   a
          contrastare   il   diffondersi   dell'uso    di    sostanze
          stupefacenti,    delle    tossicodipendenze     e     delle
          alcoldipendenze correlate, relativamente: 
                a) al potenziamento delle  attivita'  di  prevenzione
          sanitaria; 
                b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce; 
                c) alla sorveglianza, nell'ambito del Piano di azione
          nazionale     antidroga,     dell'andamento     concernente
          l'applicazione delle medesime misure sanitarie  adottate  a
          fini di prevenzione e trattamento. 
              5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente
          articolo le competenti amministrazioni centrali cooperano e
          si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          sono soppressi: 
                a)  l'articolo  1,  comma   19,   lettera   e),   del
          decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
                b) l'articolo 1, comma  14,  lettere  b)  e  c),  del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 
              7. Al funzionamento dell'Osservatorio  nazionale  sulla
          condizione delle persone con disabilita' di cui alla  legge
          3 marzo 2009, n.  18,  e'  destinato  uno  stanziamento  di
          250.000 euro per l'anno 2018 e  di  500.000  euro  annuo  a
          decorrere dall'anno 2019. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8. Dalle disposizioni di cui al presente  articolo,  ad
          eccezione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              «Art.    4-bis    (Procedure    per     il     riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri). -  1.  Al   fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio  di
          Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei
          predetti decreti cessa di avere vigore,  per  il  Ministero
          interessato, il regolamento di organizzazione vigente.». 
              - Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e   di
          pensioni), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
          marzo 2019, n. 26, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 gennaio 2019, n. 23. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  899  della  legge  30
          dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
          dicembre 2020, n. 322, S.O.: 
              «899. Al fine  di  potenziare  l'efficacia  dell'azione
          amministrativa  per  la   realizzazione   degli   obiettivi
          strategici  e  garantire  l'espletamento   delle   funzioni
          istituzionali, il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, nel biennio 2021-2022, e' autorizzato, in aggiunta
          alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
          senza il previo espletamento delle procedure  di  mobilita'
          di cui all'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche  e,
          conseguentemente, ad assumere con  contratto  di  lavoro  a
          tempo indeterminato, con  corrispondente  incremento  della
          vigente   dotazione   organica,   1   unita'   di   livello
          dirigenziale non  generale,  18  unita'  di  personale  non
          dirigenziale  da  inquadrare   nell'Area   III,   posizione
          economica F1, e 9 unita' di personale non  dirigenziale  da
          inquadrare  nell'Area  II,  posizione  economica  F2,   del
          comparto funzioni centrali. A tal fine  e'  autorizzata  la
          spesa di euro 292.043 per l'anno 2021 e di  euro  1.168.172
          annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede  mediante
          utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2017, n. 57 (Regolamento di  organizzazione  del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103. 
              - Si  riporta   l'articolo   6   del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 6 (Organizzazione degli uffici  e  fabbisogni  di
          personale)  (Art.  6  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,   come
          sostituito prima dall'art. 4 del D.Lgs n. 546  del  1993  e
          poi dall'art. 5 del D.Lgs n. 80 del 1998 e  successivamente
          modificato dall'art. 2 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1.  Le
          amministrazioni  pubbliche   definiscono   l'organizzazione
          degli uffici per  le  finalita'  indicate  all'articolo  1,
          comma 1, adottando, in conformita' al piano  triennale  dei
          fabbisogni di  cui  al  comma  2,  gli  atti  previsti  dai
          rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale,  ove
          prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              2. Allo scopo di ottimizzare  l'impiego  delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora   siano   individuate
          eccedenze  di  personale,   si   applica   l'articolo   33.
          Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche  curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del  personale,  anche  con  riferimento  alle
          unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano  triennale
          indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione  del
          piano, nei limiti delle  risorse  quantificate  sulla  base
          della spesa per  il  personale  in  servizio  e  di  quelle
          connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente. 
              3. In sede di definizione del piano di cui al comma  2,
          ciascuna  amministrazione  indica  la   consistenza   della
          dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
          ai fabbisogni programmati e secondo le linee  di  indirizzo
          di  cui  all'articolo  6-ter,  nell'ambito  del  potenziale
          limite finanziario  massimo  della  medesima  e  di  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  garantendo  la  neutralita'
          finanziaria  della  rimodulazione.  Resta  fermo   che   la
          copertura  dei  posti  vacanti  avviene  nei  limiti  delle
          assunzioni consentite a legislazione vigente. 
              4. Nelle amministrazioni statali, il piano  di  cui  al
          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'
          approvato, anche per le finalita' di cui  all'articolo  35,
          comma 4, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. Per le altre  amministrazioni  pubbliche  il
          piano triennale dei fabbisogni,  adottato  annualmente  nel
          rispetto delle previsioni  di  cui  ai  commi  2  e  3,  e'
          approvato secondo le modalita'  previste  dalla  disciplina
          dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui  al
          presente comma, e' assicurata  la  preventiva  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              4-bis. 
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   503,
          relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso  che
          al predetto personale non si applica  l'articolo  16  dello
          stesso decreto. Restano salve le disposizioni  vigenti  per
          la determinazione delle dotazioni organiche  del  personale
          degli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni  educative.  Le  attribuzioni   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          relative a tutto  il  personale  tecnico  e  amministrativo
          universitario, ivi  compresi  i  dirigenti,  sono  devolute
          all'universita' di appartenenza. Parimenti sono  attribuite
          agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
          le attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica in materia di  personale,
          ad  eccezione  di  quelle  relative  al  reclutamento   del
          personale di ricerca. 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono
          assumere nuovo personale. 
              6-bis. Sono fatte salve le  procedure  di  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali, delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  e   delle   istituzioni
          universitarie, nonche' degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218.  Per
          gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte  salve
          le particolari  disposizioni  dettate  dalla  normativa  di
          settore.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  l'articolo  2  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  2  (Organizzazione). -  1.  Il  Ministero,   per
          l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato
          in: 
                a) un Segretariato generale; 
                b) dieci direzioni generali; 
                c) (soppressa); 
                d) un posto funzione dirigenziale di livello generale
          da conferire ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  10,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                e) cinquantuno posti funzione di livello dirigenziale
          non generale, di cui sei incardinati presso gli  uffici  di
          diretta collaborazione del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, cinque presso il Segretariato generale e
          quaranta presso le direzioni generali.; 
              1-bis. L'incarico  di  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1,
          comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e'  conferito
          dal Ministro ad un dirigente individuato tra i titolari  di
          incarico di  funzioni  dirigenziali  di  livello  generale,
          incluso l'incarico di cui alla lettera d),  con  esclusione
          di quelli preposti alla gestione  di  risorse  finanziarie,
          all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alle
          attivita' di audit e dei controlli interni.».